Per le violazioni alle norme del Codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o obbligato in solido sono ammessi a pagare entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale la somma pari al minimo fissato dalla singola norma violata (Pagamento in misura ridotta).
Novità introdotta con la legge di conversione del decreto 21 giugno 2013, n. 69 pubblicato nel supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale 20.08.2013, n. 194 è che alla somma prevista per il pagamento in misura ridotta è applicata la riduzione del 30% quando il pagamento è eseguito entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, fatta eccezione per i casi espressamente esclusi dal Codice della strada. La riduzione del 30% deve calcolarsi sull'importo della sanzione pecuniaria rimanendo escluse le spese di notifica.
Scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposizione, il verbale costituisce titolo esecutivo per il pagamento, ma la somma diventa pari alla metà del massimo previsto per la singola violazione più le spese per il procedimento.
Ufficio di competenza
Servizio Polizia Locale
Polizia amministrativa e giudiziaria
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Come si paga
Il pagamento deve essere eseguito a mezzo c.c.p. n° 34919811 intestato a:
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