Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Ultima modifica 28 gennaio 2024

Secondo quanto prevede l'articolo 5 comma 2 del d.lgs 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti: questo tipo di accesso è definito accesso generalizzato.

Presentazione dell’istanza

L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, anche non cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.
L’istanza va rivolta all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultando l'Organigramma degli uffici comunali ed inoltrata all’indirizzo di posta elettronica dell’ente o spedita a mezzo posta, a mezzo fax oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune.
La domanda deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita di motivazione.

Costi

Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Tempi

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

Accoglimento domanda

In caso di accoglimento della domanda, l'ufficio trasmette tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al richiedente i dati e i documenti.
Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati senza procedere alla contestuale trasmissione dei documenti al richiedente. Successivamente, ma non prima di quindici giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati di detta comunicazione e salvo che non siano state notificate richieste di riesame o ricorsi, l’ufficio trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

Diniego o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide in merito entro il termine di venti giorni dalla data di recezione della domanda con provvedimento motivato.
Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla suddetta comunicazione, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Qualora il Responsabile del procedimento di accesso generalizzato competente coincida con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la richiesta di riesame deve essere eccezionalmente indirizzata a chi è chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento nelle sue funzioni di responsabile per l’accesso.

Ricorsi

Contro la decisione dell’ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni.

Tutela dei controinteressati

I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l’ordinamento riconosce al richiedente.
In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorso al Difensore civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Modulistica

Riferimenti normativi

Art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
Linee Guida ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del D.LGS 33/2013”.
Regolamento organizzativo in materia di accesso civico ed accesso generalizzato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 29.10.2018.


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